Descrizione
IMU – Imposta Municipale Propria
Si ricorda che, ai sensi del comma 707 dell’art. 1 della L. 147/2013, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
• 3 per mille con detrazione di € 200,00 = abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A1, A8 e A9.
• 4,60 per mille = abitazioni concesse in uso gratuito a parente di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale.
Per la stessa tipologia di immobili, ai sensi dell’art. 1 c. 10 della L. 208/2015 la base imponibile è ridotta del 50% per le suddette unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nel Comune di Garlenda;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda in Garlenda anche un altro immobile, purchè adibito a propria abitazione principale.
- Il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione, entro il 30/6/2023.
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,60 per mille
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D 10,60 per mille
CATEGORIA D6 impianti sportivi 9,60 per mille
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 10,60 per mille
Come si versa in acconto e in saldo:
Il versamento tramite modello F 24 deve essere effettuato indicando, nella sezione EL “IMU e altri tributi locali”, il codice catastale del Comune di Garlenda D927 e i seguenti codici tributo:
IMU Abitazione principale e relative pertinenze 3912
Altri fabbricati 3918
Aree fabbricabili 3916
Fabbricati di categoria D 3925
Importo minimo: IMU 12 € -
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2024, 11:26