Materie del servizio
A chi è rivolto
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario,locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.
L'Utilizzo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) èprevesta per gli interventi compresi indicativamente nel seguente elenco, ma per maggiori dettagli occorre far riferimento all'art.23 della LR 16/2008 e smi:
1) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamentoconservativo;
2) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche inedifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
3) Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
4) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
5) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
6) Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;
7) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
8) Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
Descrizione
La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l'istituto della dichiarazione d'inizio attività, che consente,nei fatti, all'impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.
La LR n.16/2008 ha dettato ulteriori specifiche.
Come fare
Moduli da compilare e documenti da allegare
Cosa serve
I moduli per redigere la Denuncia di Inizio Attività con relativarelazione tecnica potranno essere reperiti presso l'Ufficio Tecnico oppure scaricati al termine di questo Sezione.
Occorre presentare presso l'Ufficio Tecnico la seguente documentazione:
1) Domanda di Denuncia di inizio attività;
2) Relazione Denuncia di inizio attività del progettista dei lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità)la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un certificato.
Tempi e scadenze
La Denuncia di Inizio di Attività ha validità per 3anni. L'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune, con particolare riferimento alla denuncia di inizio di attività, la data di ultimazione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformitàdell'opera al progetto. Nel caso in cui si verificano difformitàtra le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella d.i.a.,l'amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche.Nel caso di falsità della dichiarazione, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'autorità giudiziaria e dall'ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione;
Costi
1) Diritti di Segreteria;
2) Oneri urbanizzazione (se previsti).
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Norme di Riferimento
Legge n. 17/1942;
Legge n. 28/1977;
Legge n. 3/1978;
Legge n. 8/1986;
Legge n. 23/1996;
Legge n. 662/1996;
Regolamento Edilizio Comunale;
LR 16/2008
Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2024, 10:54